La videosorveglianza, cenerentola della sicurezza
Le regole ci sono: un decreto, una norma appena rinnovata, un collaudo da scrivere. Il problema è che il cliente non le chiede
Prova a chiedere a un cliente cosa serve per un impianto di rivelazione incendi. Ti dirà che c'è una norma, che ci sono i Vigili del Fuoco, che alla fine qualcuno firma un foglio. Chiedigli cosa serve per un antifurto e qualcosa sui livelli di prestazione l'avrà sentito. Poi chiedigli cosa serve per un impianto di videosorveglianza.
Molto spesso la risposta è una sola: il cartello.
È una semplificazione, certo. Ma racconta bene la cenerentola della sicurezza: l'impianto che tutti vogliono e di cui il cliente guarda il numero di telecamere, non le prestazioni. Viene il sospetto che le regole non ci siano. E invece ci sono. Quello che manca, quasi sempre, è qualcuno che le chieda.
Il confronto con gli altri impianti
Mettiamo in fila i tre impianti di sicurezza più comuni. La colonna che conta è l'ultima.
| Impianto | Norma tecnica di riferimento | Come entra nella verifica del lavoro |
|---|---|---|
| Rivelazione incendi | UNI 9795 | Il Codice di prevenzione incendi la indica come soluzione conforme; nelle attività soggette ci sono le procedure e i controlli dei Vigili del Fuoco |
| Antintrusione | CEI 79-3:2024, con analisi del rischio e livelli di prestazione | Obbligo di regola dell'arte; requisiti e verifiche in più quando li prevedono il contratto o il capitolato |
| Videosorveglianza | CEI EN IEC 62676-4:2026 | A leggere il DM 37, obbligo di regola dell'arte; requisiti e verifiche in più quando li prevedono il contratto o il capitolato |
Come vedi, la distanza vera è con l'antincendio, dove la legge nomina la norma e c'è un ente che controlla. Antintrusione e videosorveglianza sono più vicine di quanto si pensi: in tutti e due i casi la norma tecnica è volontaria, ma è un riferimento per valutare la regola dell'arte anche quando nel preventivo non è richiamata. Il contratto può renderne vincolante l'applicazione. La differenza è che dell'antintrusione il cliente ha almeno sentito parlare.
A leggere il decreto, è un impianto come gli altri
Il DM 37/2008, quello degli impianti negli edifici, nel testo aggiornato dal DM 192/2022 comprende alla lettera b gli impianti elettronici che gestiscono e distribuiscono i segnali tv, telefono e dati, «anche relativi agli impianti di sicurezza». E fra le definizioni precisa: purché ad installazione fissa.
A leggere il decreto, quindi, un impianto video fisso al servizio di un edificio ci rientra. E con il decreto arrivano le sue regole: impresa abilitata, progetto (redatto da un professionista nei casi previsti dall'articolo 5, negli altri anche dal responsabile tecnico dell'impresa), lavoro fatto a regola d'arte e, alla fine, la dichiarazione di conformità, con le verifiche e gli allegati che il decreto chiede. Per la regola dell'arte il decreto dice che rispettare le norme tecniche applicabili ne è la presunzione.
Una lettura, non una sentenza. Non abbiamo trovato un parere del Ministero o una sentenza che scriva testualmente «la videosorveglianza rientra nella lettera b». È la lettura che proponiamo del testo aggiornato. Per il tuo caso concreto verifica il perimetro dell'intervento con la tua Camera di commercio o il tuo consulente.
E la norma tecnica è appena stata rinnovata
La norma che guida progetto, installazione, collaudo e manutenzione degli impianti video è la IEC 62676-4. Già la prima edizione, del 2014, trattava la videosorveglianza come un impianto vero, dall'inizio alla fine:
- Prima del progetto: l'analisi del rischio e i requisiti concordati con il committente, cioè cosa deve vedere ogni telecamera e perché.
- Prima dei lavori: un piano di prova, con il collaudo tecnico e quello d'uso.
- Alla consegna: i risultati delle prove, la documentazione finale e una dichiarazione di conformità alla norma.
- Dopo: la manutenzione.
A ottobre 2025 è uscita la seconda edizione, recepita in Italia a gennaio 2026 come CEI EN IEC 62676-4:2026, in lingua inglese. Fra le novità: un concetto di sicurezza con la scelta dei gradi di sicurezza dell'impianto, una scala nuova di densità di pixelPixel = unità di misura immagini digitali. I pixel rappresen... Leggi, da 20 a 1.500 pixel per metro, con nuove carte di prova, e un capitolo sull'esercizio, con il registro, i controlli visivi periodici e la manutenzione affidata a figure competenti. La scala nuova la spieghiamo nella guida al DORI e ai pixel per metro.
È un metodo per verificare e documentare che l'impianto fa quello che avevate concordato. Solo che il cliente, di solito, non te lo chiede.
Quello che manca è la leva
Una norma volontaria diventa abitudine quando qualcuno ha un motivo per pretenderla. Per l'antincendio ci sono i Vigili del Fuoco. Per gli impianti video privati non abbiamo trovato, in Italia, un sistema generale di verifica pubblica delle prestazioni, e nelle condizioni di polizza pubblicate che abbiamo esaminato nessuna compagnia chiede la 62676.
Altrove la leva l'hanno trovata, e non sempre è una legge:
- Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: nelle regole dei capi di polizia, per i sistemi video attivati da rilevatori e monitorati a distanza la conformità alla BS 8418 è uno dei requisiti per accedere alla risposta della polizia tramite il numero di registrazione assegnato al sistema (URN). Fra gli altri requisiti c'è la certificazione di chi lo installa e lo mantiene. La norma resta volontaria, ma per chi vuole quella risposta diventa la strada obbligata.
- Spagna: installare e mantenere sistemi collegati a una centrale di ricezione allarmi o a un centro di controllo è riservato per legge alle imprese di sicurezza privata.
Anche da noi un esempio c'è: i Comuni. Dal 2012 il Ministero dell'Interno ha un documento tecnico con le caratteristiche minime degli impianti urbani, e il decreto di aprile 2026 sui finanziamenti ammette solo i progetti che il Comitato provinciale giudica conformi a quelle direttive, e chiede al Comune di avere, o di impegnarsi a stanziare, le somme per la manutenzione per almeno cinque anni. Quando qualcuno chiede i requisiti, i requisiti entrano nel progetto.
E la privacy?
La privacy è la regola che il cliente conosce meglio, e conta: informativa, tempi di conservazione, in azienda le regole sul controllo dei lavoratori. Ma riguarda se e come puoi riprendere, non se l'impianto fa il suo lavoro. Lo ricorda anche il Garante: la videosorveglianza deve rispettare anche le altre norme, non solo la sua.
Il cartello giusto non dimostra né che il trattamento sia in regola in tutto, né che l'impianto funzioni. Se il requisito concordato è riconoscere chi passa dal cancello, bisogna verificare che le immagini lo permettano davvero, di giorno e di notte.
Perché per te è un'occasione
Il problema non è chi installa. Chi lavora bene sceglie l'ottica sulla distanza vera, prova di notte, torna a controllare. Il problema è che nel confronto fra preventivi le prestazioni dell'impianto rischiano di restare invisibili, e il cliente confronta quello che vede: il numero di telecamere e il prezzo.
La norma ti dà un modo per rendere visibile il tuo lavoro. Puoi cominciare da tre strumenti che il cliente può toccare con mano:
- I requisiti per iscritto, prima del preventivo: per ogni telecamera, cosa deve vedere, dove, e con quanti pixel per metro.
- Il verbale di collaudo, alla consegna: le prove previste, le misure fatte sul posto, di giorno e di notte, firmate insieme al cliente.
- Il registro di esercizio, dopo: le visite, i controlli, i guasti, gli allarmi, gli interventi, con la data. Quando qualcosa si ferma, sai cosa è stato fatto e quando.
Da soli non bastano a dire «conforme». Questi tre strumenti rendono visibile il lavoro, ma non dimostrano la conformità all'intera norma e non sostituiscono gli adempimenti di legge. E la dichiarazione di conformità del DM 37 e quella alla norma tecnica attestano cose diverse: non sono intercambiabili.
Sono la prova, nero su bianco, che l'impianto è stato pensato, provato e seguito.
In sintesi
- Le regole per la videosorveglianza ci sono: il DM 37/2008 e la CEI EN IEC 62676-4, rinnovata a gennaio 2026.
- A leggere il decreto aggiornato, un impianto video fisso al servizio di un edificio è un impianto elettronico come gli altri, con la sua dichiarazione di conformità.
- La norma tecnica è volontaria, come quella dell'antintrusione, ma ha rilievo per la regola dell'arte; il contratto può renderne vincolante l'applicazione.
- Manca una leva: per gli impianti video privati non abbiamo trovato un sistema generale di verifica pubblica delle prestazioni, mentre in Inghilterra la BS 8418 è un requisito per i sistemi monitorati a distanza che vogliono la risposta della polizia.
- Requisiti scritti, verbale di collaudo e registro di esercizio rendono visibile la differenza.
Domande frequenti (FAQ)
La norma CEI EN IEC 62676-4 è obbligatoria?
Non abbiamo trovato una legge che la renda obbligatoria in generale. Come le altre norme tecniche è volontaria, ma diventa vincolante quando la richiama un contratto o un capitolato, e rispettarla aiuta a dimostrare di aver lavorato a regola d'arte.
Per un impianto di videosorveglianza serve la dichiarazione di conformità?
A leggere il DM 37/2008 aggiornato, un impianto video fisso al servizio di un edificio rientra fra gli impianti elettronici della lettera b, e quindi sì. Non abbiamo trovato però un parere del Ministero o una sentenza che lo dica in modo esplicito: per il caso concreto senti la tua Camera di commercio o il tuo consulente.
Cosa cambia con la nuova edizione della norma?
La scala dei pixel per metro, che passa a sette livelli con nuove carte di prova, il concetto di sicurezza con i gradi dell'impianto e un capitolo più ampio sull'esercizio. Analisi del rischio, piano di prova, collaudi e dichiarazione di conformità alla norma c'erano già nella prima edizione.
Chi controlla gli impianti di videosorveglianza?
Per gli impianti privati non abbiamo trovato un sistema generale di verifica pubblica delle prestazioni. Un esempio di controllo tecnico specifico sono i progetti dei Comuni finanziati dal Ministero dell'Interno, che il Comitato provinciale deve giudicare conformi alle direttive ministeriali.
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